È vietata la pubblicità delle bevande superalcoliche in tutti i programmi trasmessi nella fascia oraria protetta compresa tra le 16:00 e le 19:00, indipendentemente dalla circostanza che tale pubblicità sia contenuta nell’ambito di programmi direttamente rivolti ai minori. Questo è quanto precisato dal T.A.R. Lazio nella sent. n. 3367/2022.

Nel caso di specie una società aveva trasmesso su un’emittente televisiva le registrazioni di un programma all’interno del quale avviene la consegna ad un soggetto di una bottiglia di una bevanda alcolica.

Il Comitato regionale delle comunicazioni del Lazio, quale organo di vigilanza ha contestato alla società fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale, la violazione del paragrafo 4.4 lett. a)  del codice di autoregolamentazione tv e minori ed ed art. 34 co. 6 e 7 del d. lgs. n. 177/2005, in quanto si rilevava che la pubblicità del prodotto superalcolico era stata trasmessa il 21 novembre 2014 per due volte tra le 18:00 e le 19:00.

L’Autorità garante nelle comunicazioni ritenendo sussistente l’infrazione applicava la sanzione amministrativa per una somma pari ad euro 10.000.

La società impugnava la delibera dell’Agcom di ordinanza-ingiunzione dinanzi al T.A.R. Lazio obiettava, in propria difesa, che il prodotto pubblicizzato non fosse soggetto al codice di autoregolamentazione ed all’art. 34 T.U. della radiotelevisione d. lgs. n. 177/2005 atteso che non sarebbe un prodotto alcolico e non definito tale in etichetta. Aggiunge che la sanzione par. 4.4 codice di autoregolamentazione tv e minori prevede una protezione per la fascia 16:00/19:00 e all’interno di programmi rivolti a minori, vietando la pubblicità delle bevande alcoliche.

Tuttavia, il T.A.R. Lazio nella sentenza emessa osserva che il prodotto discusso rientra nei superalcolici ai sensi della definizione contenuta all’art. 1 co. 2 L. n. 125/2001, legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati, poiché la sua gradazione è, superiore al limite di 21% di alcol in volume, risultando in etichetta una gradazione alcolica pari al 30% del volume. Inoltre è vero che il codice di autoregolamentazione tv e i minori vieta nello specifico la pubblicità delle bevande alcoliche all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, però vieta la pubblicità delle bevande superalcoliche in tutti i programmi trasmessi nella fascia oraria protetta compresa tra le 16:00 e le 19:00, indipendentemente dalla circostanza che tale pubblicità sia contenuta nell’ambito di programmi direttamente rivolti ai minori, perciò anche se non direttamente rivolto ai minori, il programma, essendo stato trasmesso nella fascia oraria protetta, ricadeva nell’ambito di applicabilità della norma che vieta qualsiasi pubblicità di bevande superalcoliche.

Nella vicenda in oggetto non era possibile reputare la buona fede dei responsabili della trasmissione in virtù degli obblighi di tutela dei minori attraverso adeguate misure nella fascia oraria predetta ex art. 34, co. 7 T.U. 177/2005, ed altresì in considerazione della denominazione di “distillato” chiaramente impressa sull’etichetta della bevanda.

In ultimo luogo, la sanzione comminata non è da ritenersi ingiusta, irragionevole o sproporzionata, secondo quanto stimato dal T.A.R. Lazio, tenuto conto dei limiti edittali (nel minimo di 5.000 euro e nel massimo pari a 70.000 euro), corrisponde al doppio del minimo edittale pari a 10.000 euro; d’altronde la réclame è stata trasmessa due volte all’interno di una singola trasmissione (ore 18:18 ed ore 18:35).

Si precisa per ragioni di completezza che la protezione specifica, di cui al par. 4.4 del codice sopra citato, relativa alla programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori) comporta il divieto di pubblicità, non solo in favore di bevande superalcoliche e alcoliche all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive; ma anche pubblicità di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti; profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).

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