Dichiarare falsamente di essere in stato di gravidanza per sottrarsi al provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio nazionale, ai sensi dell’art. 20 co. 11 d.lgs. 30/2007, invocando il principio “nemo tenetur se detegere” costituisce reato?

SI, si configura il reato di cui all’art. 495 c.p., rubricato: falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, ai sensi del quale è punito chiunque dichiari o attesti falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona con la pena della reclusione da uno a sei anni. In secondo luogo se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile, oppure, se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, o se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome: la reclusione non è inferiore a due anni.

L’ordinamento punisce chiunque effettui dichiarazioni mendaci su qualità come attributi e modi di essere utili ad integrare l’individualità del soggetto, riguardanti l’identità, lo stato civile, la professione, il grado accademico, l’ufficio pubblico ricoperto, ecc… Pertanto non solo qualità primarie, ma anche qualità secondarie, situazioni di fatto cui l’ordinamento collega effetti giuridici, quali presupposti o condizioni di legittimazione nei rapporti intersoggettivi; rientrando all’interno dei confini applicativi dell’art. 495 c.p. come precisato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n.22969/22.

A nulla rilevando il principio del nemo tenetur se detegere secondo il quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale (auto-incriminazione), cioè nessuno può essere obbligato a confessare qualcosa e ad accusarsi di qualcosa da cui possa scaturire un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Infatti tale principio opera esclusivamente nell’ambito di un procedimento penale già avviato, non potendo essere esteso, ex art. 51 c.p., ai reati di falso in atto pubblico.

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