Le proprietarie degli appartamenti di un fabbricato facente parte di un Condominio convenivano, dinanzi al Tribunale di Roma, i proprietari di altri quattro appartamenti chiedendo che fosse accertato il loro diritto di installare, a proprie spese, un ascensore all’interno dell’edificio che ne era sprovvisto. Loro intendevano utilizzare parte dell’area comune, ossia la tromba delle scale e piccola parte degli scalini, che avrebbe dovuto essere occupata con il vano del realizzando ascensore. I convenuti eccepivano che l’edificio difettava di uno spazio idoneo ad alloggiare l’ascensore all’interno del vano scala, poiché non vi era la tromba delle scale. Inoltre, rilevavano che, a fronte di una larghezza delle scale di m. 1,20, ne sarebbe stata impedita per legge la riduzione, che si intendeva effettuare mediante taglio parziale dei gradini, ai fini dell’alloggiamento del vano ascensore.
A seguito dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale adito, con sentenza n. 15933/2009, dichiarava il diritto delle attrici all’installazione dell’ascensore, a loro cura e spese, all’interno dell’edificio in conformità al progetto depositato in giudizio.
Promosso appello dalle parti soccombenti, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4238/2017, rigettava l’appello.
La Corte territoriale ha effettuato una comparazione tra i vantaggi e gli svantaggi che l’opera avrebbe potuto determinare, rilevando che: a) la L. n. 13 del 1989, e il decreto attuativo n. 236/1989 non regolavano il caso di specie; b) la L. n. 13 del 1989, articolo 1, comma 1, stabiliva che le prescrizioni tecniche previste dal comma 2 si applicassero ai soli progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici; c) le innovazioni previste dall’articolo 1120 c.c., commi 1 e 2, sarebbero potute rientrare nell’alveo delle modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, realizzabili a proprie spese da ciascun comunista, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., il che ne avrebbe consentito l’esecuzione a proprie spese e per il proprio esclusivo vantaggio, in difetto della delibera approvata dalla maggioranza qualificata.
Dunque la Corte d’Appello confermava la valutazione del Giudice di prime cure in ordine alla conformità dell’installazione dell’ascensore alle condizioni prescritte dall’articolo 1102 c.c., comma 1, secondo periodo, cioè alla qualificazione dell’installazione come modificazione necessaria per il miglior godimento della cosa.
Proposto ricorso per cassazione, la Corte di legittimità ha chiarito che la delibera a maggioranza qualificata dell’assemblea di condominio deliberante l’installazione dell’ascensore nel vano scala condominiale a cura e spese di alcuni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell’impianto ed in quelle di manutenzione dell’opera, ed ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento delle cose comuni, alcun pregiudizio a ciascun condomino ai sensi dell’articolo 1120 c.c., co. 2, fosse da considerarsi legittima.
Peraltro la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell’articolo 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16815 del 24/05/2022).
Gli ulteriori profili dei quali si è chiesta la revisione, come la comparazione effettuata dal Giudicante in ordine alla realizzazione dell’ascensore ed al mantenimento della larghezza delle scale, non possono essere rivalutati dal Giudice di legittimità.
La Corte di Cassazione puntualizza inoltre, che l’interesse all’installazione, nonostante il dissenso di alcuni condomini, è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell’esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell’edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all’uso o al godimento degli altri condomini, faciliti l’accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani.
In conclusione la Suprema Corte rigetta il ricorso (Cass. Sez. II Civ. Ord. n. 19087/2022).


Studio Legale Sisi
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