Nel caso di somministrazione di emoderivati ed emotrasfusioni, l’indirizzo giurisprudenziale consolidato e risalente (Cass. SS. UU. Sent. n. 576/2008; Cass. sent. n. 11360/2018; Cass. sent. n. 8405/2020) prevede che in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV contratti a seguito della trasfusione, il Ministero della salute sia responsabile, quale ente preposto dalla legge ai controlli sul sangue, per i danni provocati dall’omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio e di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto; nonché la responsabilità del Ministero per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus ed all’apprestamento dei relativi test identificativi (Cass. sent. n. 21145/2021; Cass. sent. n. 1566/2019). Tale responsabilità è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. sulla responsabilità extracontrattuale.

In tale contesto il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV, e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l’evento obiettivo dell’infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica (Cass. ord. n. 21695/2022).

Fermo restando che tra il paziente ed il medico dipendente si instaura un contatto sociale, il cui inadempimento è sottoposto al regime di cui all’art. 1218 c.c., sulla responsabilità contrattuale. Infatti il paziente danneggiato che chiede il risarcimento deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o il “contatto sociale” con il medico), l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione; all’ammalato-creditore basterà allegare un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: starà poi al debitore dimostrare che  l’inadempimento non c’è stato o che, pur esistendo, esso non è stato rilevante sotto il profilo eziologico (Cass. SS. UU. Sent. n. 577/2008).

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