Con ordinanza del 17/12/2021 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, rigettava l’impugnazione proposta dall’imputato avverso l’ordinanza del G.I.P. del 23/11/2021 applicativa della misura della custodia carceraria, in relazione al reato di truffa nonché del delitto di autoriciclaggio. L’imputato aveva frodato più persone, raggirandole e ottenendo versamenti in suo favore nella prospettiva di partecipare ad aste giudiziarie o procedure esecutive. In sede di riesame veniva accertata la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. (richiamato dall’art. 640, co. 2 n. 2-bis cod. pen.) per le particolari condizioni di luogo (piattaforma on – line) che avevano favorito l’agente a discapito delle vittime, e ciò ai fini dell’applicazione quoad poenam della misura custodiale richiesta dal Pubblico Ministero; i gravi indizi di colpevolezza in relazione all’ipotesi di autoriciclaggio, atteso il reinvestimento dei proventi illeciti in operazioni finanziarie (acquisto di valuta virtuale, bitcoin); l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari con conseguente pericolo di recidiva.
L’imputato a mezzo difensore evidenziava come l’acquisto di moneta virtuale con denaro di provenienza illecita non poteva configurare l’autoriciclaggio per difetto del requisito dell’impiego in attività speculativa, così come contestato nell’incolpazione, posto che non erano state poste in essere operazioni con finalità di lucro, tese a conseguire cioè un guadagno in base alla differenza tra prezzi attuali e quelli futuri (l’acquisto di bitcoin non era diretto a speculare su oscillazioni di valore della moneta virtuale, peraltro da tempo costantemente in perdita); era inoltre carente il requisito della idoneità della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei beni, secondo un criterio di idoneità ex ante, in quanto tutti gli acquisti erano stati fatti nella piattaforma digitale, con trasparenza di ogni transazione, posto che le vicende traslative riguardanti i bitcoin si trasformavano in blocco di una più grande catena (blockchain), con evidenza degli accounts degli utilizzatori, ed erano registrate su un libro contabile digitale (distribuited ledger), di dominio pubblico. D’altronde, al fine della configurazione della fattispecie criminosa in esame, la condotta doveva essere di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto del reato presupposto e non già del suo autore (l’intestatario della moneta virtuale); l’account impegnato dall’indagato consentiva comunque di individuare gli specifici bitcoin acquistati.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte per genericità dei motivi, i quali reiteravano censure oggetto del procedimento di riesame.
La Corte ha puntualizzato che il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto (Cass. sent. n. 38838/2019), nel caso di specie, il denaro proveniente dalla commissione delle truffe è stato utilizzato per l’acquisto di criptovalute tramite l’effettuazione di una serie di bonifici, partiti dal conto corrente acceso presso la banca on line con sede nel circondario di Milano, ed indirizzati ad una banca tedesca. L’imputato ha provveduto a curare immediatamente il trasferimento di somme non appena accreditate – senza mai riscuoterle – attraverso disposizioni on line in favore di altro conto tedesco intestato alla piattaforma di scambio di bitcoin, per il successivo acquisto di valuta virtuale il cui impiego finale risulta ancora imprecisato, ponendo così in essere un investimento dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria, idonee a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione della origine delittuosa del denaro. La moneta virtuale, secondo la condivisibile prospettazione del tribunale, basata su pertinenti richiami legislativi, giurisprudenziali e dottrinari, non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell’art. 648 ter.1 cod. pen.
La configurazione del sistema di acquisto di bitcoin si presta ad agevolare condotte illecite, in quanto – a differenza di quanto rappresentato in ricorso con il richiamo alle registrazioni sulla blockchain e sul distribuited ledger – è possibile garantire un alto grado di anonimato (sistema cd. permissionless), senza previsione di alcun controllo sull’ingresso di nuovi “nodi” e sulla provenienza del denaro convertito (si è anche sottolineato come sia ormai noto il vasto numero di criptovalute utilizzate nel darkweb, proprio per le loro peculiari caratteristiche, e che alcune di esse, attraverso l’uso di tecniche crittografiche avanzate, garantiscono un elevato livello di privacy sia in relazione alla persona dell’utente sia in relazione all’oggetto delle compravendite).
In definitiva, i gravi indizi di colpevolezza, correttamente esaminati, giustificano l’adozione della misura della custodia carceraria (Cass. II Sez. Pen. sent. n. 27023/2022).


Studio Legale Sisi
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