Integra il delitto di diffamazione, ai sensi dell’art. 595 c.p., l’allusione e l’insinuazione sui social network che il comportamento dell’avvocato sia riprovevole al pari di quello del suo assistito. Infatti, si realizza un contenuto diffamatorio ogniqualvolta un commento sui blog o sui social network nei quali l’autore, come nel caso di specie, auguri all’avvocato di finire in galera o ai loro familiari di fare la stessa fine delle vittime dei gravi reati, insinuando un comportamento deplorevole in capo al difensore ovvero assimilando moralmente la figura del difensore a quella dell’assistito che ha commesso gravi reati.

Il caso

In calce ad alcuni articoli su quotidiani online, che riportavano la notizia dell’arresto dei presunti responsabili di una grave vicenda di violenza sessuale, erano stati condivisi commenti dal contenuto offensivo e minatorio nei confronti degli avvocati difensori degli indagati. Il contenuto di questi era lesivo non solo della reputazione dei legali ma anche della figura dell’avvocato penalista stesso quale figura posta a garanzia dell’inviolabilità del diritto costituzionale alla difesa. Il P.m. avanzava richiesta di archiviazione, ma il G.I.P. di Viterbo, di tutt’altro parere, con ordinanza del 13 giugno 2022, ha ordinato al P.m. di svolgere tutte le indagini necessarie, eventualmente avvalendosi della Polizia Postale. Egli ha precisato il riconoscimento di tre diversi interessi che possono essere lesi dal reato di diffamazione: l’uno, in capo al singolo, inerente alle offese dirette alla sua persona; un altro facente capo all’ente collettivo; ed infine un terzo interesse, facente capo alla categoria professionale. Quest’ultimo non coincide con la somma degli interessi dei singoli, né con l’interesse dell’ente; bensì si tratta di un interesse collettivo di cui è portatore l’ente esponenziale.

Il G.I.P. ha ritenuto che in tal caso l’offesa si realizzasse anche nei confronti della categoria professionale.

Tuttavia potrebbe farsi valere la legittimità dei commenti quale esercizio del diritto di critica, quale esternazione di opinioni relative alla condotta o affermazioni di una persona derivanti dalla libertà di espressione garantita dalla Costituzione e dalla C.E.D.U. Ciò costituirebbe una scriminante del delitto di diffamazione; ciononostante vi sono dei vincoli da rispettare: i toni e l’esposizione proporzionati al complessivo contesto in cui si realizzano e non essere eccessivi in riferimento al concetto espresso, seppur siano aspri e forti è importante che non comportino una gratuita ed immotivata aggressione alla reputazione, ed altresì il vincolo alla verità delle affermazioni e informazioni che si rivelino.

Per il G.I.P. i commenti condivisi sui network eccedono i limiti di correttezza imposti dal diritto di critica conseguendone la lesione della reputazione dei difensori e di tutta la categoria di appartenenza.

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