L’innovazione costituita dall’installazione di un impianto di videosorveglianza su parti comuni, ai sensi dell’art. 1122-ter c.c., è approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c.
Il singolo condomino può sottrarsi a tale spesa, per la quota di competenza, ex art. 1121 c.c., esclusivamente qualora l’innovazione sia suscettibile di utilizzazione separata e di natura voluttuaria (innovazione priva di utilità) ovvero la cui installazione possa risultare molto gravosa o contraddistinta da notevole onerosità oggettiva, rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio. Pertanto grava in capo al condomino interessato l’onere di provare tali circostanze.
Il caso di specie
Una condomina impugnava due delibere condominiali, una della quali relativamente alla spesa per l’acquisto e installazione di impianto di videosorveglianza eccependo che la materia esulava dalla competenza dell’assemblea, richiedendosi il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio e non la maggioranza semplice. In primo ed in secondo grado la suddetta è risultata soccombente pertanto proponeva ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 14969/2022 rigettava il ricorso. A tal riguardo la Suprema Corte ha innanzitutto sintetizzato gli orientamenti giurisprudenziali antecedenti la riforma del condominio: un primo orientamento sosteneva che la delibera dell’assemblea condominiale che approva l’installazione di un impianto di videosorveglianza relativo a parti comuni, non rientra, in senso assoluto, tra quelle riconducibili all’approvazione dell’assemblea; un altro orientamento faceva salvo il caso in cui la decisione fosse stata assunta all’unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti. Infine un terzo indirizzo giurisprudenziale riteneva sufficiente la delibera a maggioranza mentre in tema di privacy richiamava giurisprudenza di legittimità secondo la quale installare una telecamera sul cortile condominiale non integra gli estremi del reato di cui all’articolo 615 bis c.p.
L’art. 1122-ter c.c. prescrive che le deliberazioni concernenti l’installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza di essi sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c. (l’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio).
Per ciò che attiene alle eccezioni sollevate circa il carattere voluttuario o gravoso dell’innovazione, la Corte ha richiamato l’art. 1121 c.c. ai sensi del quale le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo. In tal caso, è sul condomino interessato che grava l’onere della prova di questi aspetti. Tuttavia la condomina ricorrente non ha indicato alcun elemento concreto in riferimento alle particolari condizioni ed all’importanza dell’edificio a sostegno del motivo di ricorso.
Pertanto la Corte rigettava il ricorso.


Studio Legale Sisi
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