Creare una chat e comunicare tra utenti la posizione e le attività espletate dagli operatori delle forze di polizia preposte al controllo stradale al fine di evitare sanzioni per violazioni del codice della strada o ulteriori è una condotta che determina la modifica del comportamento di guida normalmente adoperato e prestando maggiormente attenzione compromettendo, in senso lato, l’operatività e lo scopo del controllo messo in atto dalle forze dell’ordine.

Questa condotta appare, prima facie, inquadrarsi nell’ambito di applicazione dell’art. 340 c.p., interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, il quale punisce chiunque cagioni un’interruzione o turbi la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, con la reclusione fino ad un anno.

La norma citata non prevede mezzi specifici, né una condotta vincolata nella modalità di estrinsecazione, e richiede un dolo generico, costituito nella consapevolezza che il comportamento posto in essere sia idoneo a conseguire l’interruzione o un turbamento di un ufficio o servizio pubblico.

Tuttavia tale condotta non impedisce né ostacola concretamente il servizio reso dalle forze dell’ordine, in quanto il servizio non viene interrotto dall’utilizzo della chat, mentre in riferimento al possibile turbamento occorre appurare il grado di alterazione del servizio. Il discrimen si rinviene pertanto nella capacità della condotta di alterare anche se solo in termini sommari e temporanei il funzionamento dell’attività pubblica, non già quando il comportamento posto in essere abbia avuto solo la capacità di produrre una modifica delle condizioni di svolgimento dello stesso in termini meno adeguati alle condizioni ottimali (Cass. Sez. VI, sent. n. 19853/2021; Cass. Sez. VI, sent. n. 1334/2018). Dunque non è sufficiente che l’ufficio o il servizio pubblico siano turbati in relazione ad un singolo atto o prestazione, invece è necessario che le conseguenze del comportamento illecito incidano in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell’ufficio (Cass. Sez. VI, sent. n. 36404/2014).

In conclusione, il comportamento degli utenti in chat che inducono alla modifica del comportamento di guida al fine di rispettare le norme e non incorrere in sanzioni attraverso la segnalazione di posti di blocco ovvero la presenza di strumenti elettronici di rilevazione della velocità non integra il turbamento oggetto della norma, senza contare che alcune di queste informazioni sono rese note da applicazioni per smartphone e apparecchi di navigazione satellitare.

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