Il deposito della lista testi ex art. 468 del codice di procedura penale non comporta implicitamente anche la formale richiesta di prova e non viene ammessa de facto in giudizio solo perché presente nel fascicolo del dibattimento. La richiesta di prova infatti, ai sensi dell’art. 493 c.p.p., è distinta dal mero deposito ed occorre che sia formalmente avanzata altrimenti ne determina una inammissibilità insanabile (salvo il caso descritto al comma II dell’art. 493 c.p.p.).
Da tenere presente, inoltre, che il diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico non è esercitabile senza riserve, bensì vi sono dei vincoli stabiliti dagli artt. 188, 189, 190 e 191 c.p.p., al fine di garantire che il giudice possa valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta onde escludere quelle vietate dalla legge ovvero manifestamente superflue (Cass. sent. n. 550/1992).


Studio Legale Sisi
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