La donna aveva creato un falso profilo su Facebook a nome dell’amico dell’ex fidanzato, condotta dettata dalla gelosia e dal desiderio di recuperare il rapporto. Incriminata per il reato di trattamento illecito di dati personali, il processo si concludeva con sentenza di patteggiamento per mesi 5 e giorni 10 di reclusione. In sede civile il Tribunale di Palermo con sent. n. 2076/2022 ha condannato la donna al risarcimento dei danni nei confronti dell’amico dell’ex per la somma di euro 6.000,00 in virtù di quanto disposto dall’art. 167 Codice della privacy ed ai sensi dell’art. 2050 c.c.
Infatti la gelosia non attenua né esclude il danno, trattandosi di condotte che nei casi più gravi possono portare anche a una condanna per sostituzione di persona ed atti persecutori, come accaduto in alcuni precedenti giurisprudenziali (v. Cass. sent. n. 323/2022; sent. n. 42565/2019).
Sul punto la Corte di Cassazione ha puntualizzato che non può trovare applicazione, inoltre, la causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in considerazione delle gravi lesioni della vita privata e alle subdole modalità che caratterizzano queste condotte (Cass. ord. n. 26058/2021).
Ai fini del risarcimento, il danneggiato sarà tenuto a dimostrare l’esistenza del danno e che esso è conseguenza del trattamento illecito, del resto il trattamento illecito come evento non è sufficiente in via autonoma a concretizzare il risarcimento del danno, occorrerà un pregiudizio ulteriore al predetto evento che sia dimostrabile.


Studio Legale Sisi
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