La sentenza n. 27016 del 14 settembre 2022 della Corte di Cassazione, III sez. civ. ha operato un importante chiarimento in tema di violenza sessuale. La Corte nel caso di specie ha sottolineato come il consenso, inizialmente prestato, della vittima non precluda il risarcimento e non comporti una sua riduzione, non rivestendo alcuna efficacia concausale rispetto al comportamento illecito tenuto dai due autori della violenza, ogni qualvolta vi sia un successivo dissenso, rendendo così il precedente consenso irrilevante. Pertanto non trova accoglimento l’art. 1227 c.c. ai sensi del quale: se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Talché il giudizio civile è autonomo, e di conseguenza si può ottenere un risarcimento del danno anche a fronte di una assoluzione in sede penale. Nel caso in oggetto infatti la Corte d’Appello di Bologna ha assolto gli imputati per il reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p.

Condividi con: