La class action per violazione degli standard qualitativi di un servizio pubblico necessita la presenza di una lesione diretta, concreta ed attuale ad interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti, ma presuppone, inoltre, che questi standard qualitativi siano ben definiti altrimenti non sarebbe individuabile oggettivamente la violazione de quo.
Infatti i confini di tali standard non possono essere dedotti dalla mera tipologia del servizio in oggetto.
Del resto la class action amministrativa ai sensi del d. lgs. n. 198/2009 consente ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei di agire in giudizio nei confronti delle p.a. e dei concessionari di servizi pubblici che hanno leso tali interessi. L’azione esperita ha lo scopo di ripristinare lo status quo, i livelli di efficienza prestabiliti ed il buon andamento della p.a., pertanto ciò sarà possibile unicamente qualora tali livelli siano stati qualificati e fissati oggettivamente altrimenti non suscettibili di presunzione, non sarebbe evincibile la lesione e lo status da rispettare e da ripristinare.
Nel caso Associazione Pendolari Piacenza e Confconsumatori APS contro Grandi Stazioni Rail S.p.a., i primi appellavano la sentenza del T.A.R. Lombardia, il quale, a loro parere, avrebbe valutato erroneamente i presupposti sul quale l’azione si fondava, non facendo adeguato riferimento agli standard qualitativi insiti ex lege nella definizione stessa di beni destinati al servizio ferroviario. In quanto la funzione della stazione ferroviaria non può declinarsi unicamente al mero transito di utenti senza alcun rispetto di efficienza, puntualità e affidamento nell’esecuzione del servizio, che per un pendolare sono fondamentali. Del resto, quest’ultimo si trova dinanzi ad un servizio di trasporto che costringe a lunghe soste, attese delle coincidenze, ma soprattutto di frequenti cancellazioni delle corse e di ricorrenti ritardi.
Per converso l’art. 37 co.2 lett. d) del D.L. n. 201/2011, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti, prevede che la stessa provveda “a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta”. Qualora questo non avvenga occorre che si agisca al fine di accertare l’assenza di tali atti obbligatori e la condanna all’adozione di questi entro uno specifico termine, ai sensi dell’art. 1 co. 1 del d.lgs. n. 198/2009. Un’azione collettiva orientata verso questa finalità avrebbe avuto esito positivo.
Sulla base di questi motivi il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n.7493/2022 respingeva l’appello avanzato da Associazione Pendolari Piacenza e Confconsumatori A.P.S.


Studio Legale Sisi
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