Nella vicenda in questione l’imputato istigava i co-imputati appartenenti alle forze dell’ordine di accedere abusivamente al sistema S.D.I. per soddisfare una sua richiesta illegittima, consistente nel verificare se un’autovettura parcheggiata nei pressi del deposito di carburante di sua proprietà fosse un’auto-civetta della polizia per timore di essere sottoposto ad indagini per la sua attività illecita.
La condotta dei poliziotti costituisce il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto quando l’appartenente alle forze di Polizia di Stato accede o si mantiene nel Sistema D’Indagine istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno, seppur abilitato all’uso di tale sistema, violando le prescrizioni ed i limiti ontologici imposti dal titolare del sistema per evitare che si possa adoperare a titolo personale o scopi di natura diversa per le quali è messo a disposizione.
Infatti gli scopi e le finalità che hanno motivato l’ingresso al sistema non erano quelle di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione e repressione della criminalità (unici scopi per i quali è legittimo l’accesso) prescritte dall’art. 6 lett. a) della L. n. 121/1981, nel rispetto del precetto di cui all’art. 9 co. 3.
Per quanto riguarda la circostanza aggravante all’art. 615-ter co. 2 n. 1 c.p., questa non si configura solamente perché a commettere il fatto sia stato un pubblico ufficiale, bensì è ulteriormente necessario che il poliziotto abbia agito con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, facendo sì che la qualità di appartenente alle forze dell’ordine abbia agevolato la realizzazione del reato (Cass. V Sez. Pen. sent. n. 37459/2022).
L’imputato veniva condannato, oltre che per delitti di truffa e falso, anche per il reato di cui all’art. 615-ter co. 1, 2 n.1 e 3 c.p. insieme ai co-imputati appartenenti alle forze dell’ordine.


Studio Legale Sisi
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