INDICE
Il d.lgs. n. 122/2018 ha stabilito il rilascio di un unico certificato del casellario giudiziale che riunisce i precedenti tre certificati: generale, civile e penale. Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 313/2002 (Testo Unico sul Casellario) tale certificato contiene le iscrizioni in ambito penale, civile e amministrativo in riferimento ad un soggetto, una sorta di registro della storia giudiziaria di una persona.
QUAL È LA DISTINZIONE TRA CERTIFICATO, VISURA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI?
La visura del casellario giudiziale è un documento contenente tutte le iscrizioni presenti nel casellario, contiene infatti anche le condanne per le quali è stato riconosciuto il beneficio di «non menzione». Non ha valore certificativo, infatti il rilascio non prevede il pagamento di bolli o altri diritti e viene rilasciato in forma anonima, pertanto in esso non si ravviseranno i dati anagrafici del soggetto di riferimento. Appare opportuno precisare che tale visura non può essere richiesta da chiunque ma unicamente il soggetto cui si riferisce e l’autorità giudiziaria. Il certificato del casellario giudiziale (detto gergalmente fedina penale), invece ha valore certificativo, richiede il pagamento di diritti e marca da bollo, e viene utilizzato per fini amministrativi o per richieste ufficiali. Inoltre contiene i dati anagrafici del soggetto del quale fa riferimento. In esso, tuttavia, non saranno visibili tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale bensì esclusivamente le iscrizioni «relative». (v. Nota 1) Si puntualizza che il certificato ha validità per 6 mesi dalla data di rilascio, e può essere richiesto oltre che dal soggetto cui si riferisce, dalle pubbliche amministrazioni e dall’autorità giudiziaria. Il certificato dei carichi pendenti, invece, contiene i procedimenti penali pendenti riguardanti un soggetto presso una determinata Procura della Repubblica, nei quali ha assunto la qualità di imputato. In esso non vi è traccia dei procedimenti ancora in fase di indagini preliminari, per i quali, possono ottenersi informazioni con istanza ex art. 335 c.p.p., attraverso la quale si fa richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a proprio carico presso una determinata Procura. L’attestazione ex art. 335 c.p.p. può essere richiesta solo dal diretto interessato o dal suo avvocato munito di nomina specifica rilasciata dall’assistito con firma autenticata. Possono fare richiesta oltre che le persone fisiche anche le persone giuridiche.
IL DATORE DI LAVORO PUÒ CONOSCERE TUTTI I PRECEDENTI PENALI DEL LAVORATORE?
I terzi, come il datore di lavoro, non possono richiedere il certificato penale, subordinandone l’assunzione, in quanto violerebbe la privacy del lavoratore (D.lgs. 196/2003). Il Codice della Privacy prevede infatti, che questi dati possano essere trattati solo sulla base di una specifica norma di legge, che assicuri le garanzie appropriate per la tutela degli interessati.
Questo vale ma con un’eccezione, il certificato del casellario giudiziale viene richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 25-bis del T.U. sul casellario giudiziale (D.P.R. n. 313/2002) al fine di verificare:
l’esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, e l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l’applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
In alcuni casi può essere richiesta un’autocertificazione circa le iscrizioni a proprio carico.
COSA INSERIRE NELL’AUTOCERTIFICAZIONE DESTINATA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE QUALORA VENGA RICHIESTO DI INDICARE I PRECEDENTI PENALI?
Occorre precisare che nel momento in cui viene richiesto di autocertificare i precedenti penali, ai sensi dell’art. 28, comma 8, del D.P.R. 313/2002, l’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare:
-
le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti ex 167, primo comma c.p.;
-
i provvedimenti che ex 464-quater c.p.p., dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
-
i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ex 131-bis del c.p.;
-
le condanne non riportate nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del D.P.R. 313/2002. (v. Nota 2)
COME E DOVE RICHIEDERE L’EMISSIONE DI VISURA, CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI?
La richiesta della visura, del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti va effettuata a mezzo domanda presso l’ufficio del casellario presente in ogni Procura della Repubblica. La richiesta può essere effettuata dai diretti interessati o dai loro delegati. Nel caso di minore che non abbia compiuto 16 anni, la domanda va presentata dall’esercente la potestà genitoriale. Nel caso di un interdetto, la domanda va presentata dal tutore munito di decreto di nomina. Nell’ipotesi di persona detenuta, o inserita in comunità terapeutica, la richiesta può essere effettuata a mezzo posta o tramite un delegato o, se la persona è sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall’ufficio matricolare del carcere.
SI POSSONO CONTROLLARE I PRECEDENTI DI UN’ALTRA PERSONA?
Il certificato del casellario giudiziale è visionabile solo su istanza del diretto interessato o su richiesta di un soggetto da questi delegato oltre che dalle pubbliche amministrazioni e dall’autorità giudiziaria. Pertanto non è possibile visionare indiscriminatamente il certificato altrui.
COME FAR VALERE I PREDETTI DOCUMENTI ALL’ESTERO?
Per dare valore legale all’estero agli atti stipulati o emessi in territorio italiano si procede alla legalizzazione, procedimento che attesta la qualità legale e l’autenticità della firma apposta sul documento. In alcuni casi è prevista una legalizzazione semplice attraverso l’apostilla, un timbro apposto sul certificato originale al fine di convalidare l’autenticità dell’atto pubblico presso un paese estero in base alla Convenzione dell’Aja del 1961. Sono soggetti competenti alla sua emissione la Procura della Repubblica e la Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo), su richiesta di tutti i cittadini che devono far valere un documento all’estero.
Nota 1
riporterà infatti le condanne con esclusione di:
- provvedimenti giudiziari emessi dal Giudice di pace;
- provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del Giudice di pace emessi da un Giudice diverso concernente:
- a) i provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
- b) i provvedimenti che ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
- c) le sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies c.p.p. penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
- condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’art. 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
- condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167, comma 1, c.p.;
- condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’art. 556 c.p.;
- condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- pronuncia di patteggiamento, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e i decreti penali;
- condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno.
Nota 2
- alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;
- alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;
- alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
- alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
- ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
- alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.


Studio Legale Sisi
Studio Legale Sisi