La Corte di Cassazione VI sez. Penale nella sentenza depositata in data 03 giugno 2022 n. 21634 si è pronunciata in riferimento al reato di sottrazione di minore in rapporto al reato di maltrattamenti in famiglia.
Nel caso di specie l’imputata veniva condannata in primo e secondo grado per aver maltrattato dall’agosto 2017, con condotta perdurante, la figlia minore, costringendola a disegnare sé stessa ed il padre in atteggiamenti sessuali, ripetendole ossessivamente che il padre e la nonna paterna compivano atti sessuali su di lei; istruendola sulla narrazione di atti sessuali da riferire alla p.g. e consulenti, ed altresì conducendola in Romania cagionandole una sindrome da alienazione parentale ed alterando il suo normale sviluppo della sfera emotiva e sessuale.
Il giudice di prime cure, il Tribunale di Cremona condannava l’imputata per i reati di maltrattamenti in famiglia, calunnia e sottrazione all’estero di figli minorenni. La Corte d’Appello di Brescia in secondo grado riformava parzialmente la sentenza, esclusivamente riguardo il quantum della pena.
In tale ultima sentenza è stato erroneamente applicato l’art. 572 c.p. qualificando come condotta maltrattante l’aver trattenuto la minore all’estero. Tale condotta, p. e p. all’art. 574-bis c.p. non può essere ritenuta di per sé condotta di maltrattamento senza accertare la conseguenza che essa ha provocato sulla minore. La Corte d’Appello ha ritenuto che questa condotta configurasse una ulteriore vessazione di ordine morale, che ha sradicato la minore dal proprio ambiente e allontanata dalla famiglia trasferendola in località estera.
La logica adottata da questa Corte non appare corretta e la sua decisione riformata dalla Corte di Cassazione, la quale puntualizza che il reato di maltrattamenti in famiglia può concorrere con il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero in quanto, quest’ultimo, incrimina le specifiche condotte di sequestro e trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato determinandone impedimento dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell’altro genitore e precludendone i rapporti.
Pertanto il vulnus patito dal minore sottratto e trattenuto all’estero non può comportare di per sé, in virtù del principio del ne bis in idem, un’ulteriore offesa rilevante ai fini del reato di maltrattamenti previsto ai sensi dell’art. 572 c.p.


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