La Corte di Cassazione sul punto, attraverso la sent. n. 19181/2022 del 16 maggio 2022, puntualizza che nelle competizioni politiche o nei comizi è lecito criticare, disapprovare e screditare, anche con asprezza, le azioni degli avversari, esercitando così il fondamentale diritto di critica garantito dall’articolo 21 Cost., tuttavia deve essere ben chiaro che occorre rimanere nell’ambito dell’affermazione e diffusione di idee politiche.
Il discorso oggetto del diritto di critica non è una mera narrazione dei fatti, bensì un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo fondato su fatti presupposto ed oggetto della critica corrispondenti a verità, seppur non assoluta, ma ragionevolmente riconoscibile come tale in virtù delle fonti di provenienza ovvero altre circostanze a sostegno; pertanto non si può ascrivere ad un soggetto condotte o affermazioni non corrispondenti alla realtà unicamente per sottoporlo ad aspra critica.
L’esimente dell’esercizio del diritto di critica, anche putativa, sussiste qualora le affermazioni compiute non trascendano i confini richiesti circa la veridicità dei fatti e non finiscano per trasformarsi in attacchi gratuiti alla sfera personale del destinatario; tenendo presente che l’onere di rispetto della verità è più attenuato rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che non può pretendersi rigorosamente come oggettivo.
Infatti la Corte osserva che, di conseguenza, quando si eccedono tali limiti e la competizione politica diventa un’occasione per aggredire la reputazione degli avversari, sussiste il delitto di diffamazione per essere stato oltrepassato il limite della continenza dovendo esercitarsi il diritto di critica politica entro e non oltre i limiti della necessità dell’affermazione e della diffusione delle idee politiche professate, rispettando la verità obiettiva di quanto affermato e non attribuendo agli avversari politici fatti e comportamenti che determinino un giudizio di disistima che non trova alcun fondamento nella realtà dei fatti.
Dunque, appare opportuno contestualizzare le dichiarazioni effettuate e valutarne i toni, se pertinenti al tema del dibattito ovvero meramente lesive e inutilmente umilianti, ed è il giudice che è tenuto a verificare ciò, tenendo in considerazione il contesto critico e funzionale dell’argomentazione, al fine di escludere o meno il delitto sopra citato.


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