Qualora la violazione del codice della strada sia commessa da un minore, la contestazione della relativa sanzione deve essere rivolta ai soggetti tenuti alla sorveglianza, con redazione di un apposito verbale nei loro confronti.

I genitori/tutori rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

Ne discende che il verbale di accertamento indicherà, quale trasgressore, il minore che commette il fatto, tuttavia la contestazione dovrà compiersi nei confronti dei genitori/tutori con redazione di apposito verbale di contestazione, nel quale sarà enunciato il rapporto intercorrente col minore dal quale deriva l’obbligo di sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo. Ciò, è quanto ha affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19619/2022 depositata il 17 giugno.

Condividi con: