Innanzitutto il venditore in una compravendita è responsabile per vizi occulti o per difetto delle qualità promesse, e deve garantire il compratore da turbative nel godimento del bene acquistato a causa di pretese sostenibili da terzi nei suoi confronti (garanzia per evizione).
Nello specifico per quanto attiene ai vizi, l’alienante è responsabile per i vizi redibitori, i quali rendono il bene totalmente inidoneo all’uso o ne diminuiscano sensibilmente il valore, salvo che l’acquirente non fosse conoscenza dei vizi o questi fossero facilmente riconoscibili.
Il compratore ha l’onere di far valere tali vizi entro otto giorni dall’acquisto o dalla scoperta qualora siano vizi occulti ed il venditore non li abbia dichiarati. Avrà diritto a scegliere alternativamente l’azione di risoluzione del contratto o quella di riduzione del prezzo oltre che il risarcimento del danno (salvo prova dell’alienante di aver ignorato i vizi senza colpa).
In una recente vicenda portata all’attenzione della Corte di Cassazione, decisa con ordinanza n. 35844/22, l’oggetto della compravendita era costituito da un cane di razza bulldog inglese, che sin dal momento della vendita era affetto da broncopolmonite con pleurite pericardite. La società che gestiva un allevamento consegnava il cane senza far presente tale malattia e ciò ha comportato una diminuzione del valore, nonché un danno patrimoniale consistente nelle spese veterinarie sostenute per farlo guarire per un importo pari ad euro 5.200,00. Infatti la patologia contratta ha determinato una definitiva incapacità funzionale dell’animale come cane da guardia, la lunga e grave malattia patita, sin dai primi mesi di vita, aveva compromesso la solida struttura fisica dell’animale rendendolo più delicato e bisognoso di una vita meno faticosa.
Il padrone del cane, a più riprese, si era lamentato della malattia dell’animale, e non avendo competenze al riguardo si fidava di quanto assunto dalla società di allevamento e dal veterinario, quest’ultimo aveva diagnosticato una banale influenza invece della più grave patologia riscontrata.
La denuncia della patologia era avvenuta oltre il termine di 8 giorni. Tuttavia la Corte di Cassazione chiarisce che in tale caso si applica l’art. 132 del d. lgs. 206/2005 (codice del consumo), e cioè un termine di decadenza di due mesi dalla scoperta del vizio, in virtù di quanto espresso dall’art. 1469-bis c.c., introdotto dall’art. 142 del codice del consumo, il quale stabilisce che le disposizioni del titolo “Dei contratti in generale” previste nel codice civile si applicano ai contratti del consumatore ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore. Pertanto vi è una espressa preferenza del legislatore per la normativa contenuta nel codice del consumo.


Studio Legale Sisi
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