Delitti contro la Pubblica Amministrazione.
Reati attraverso i quali il nostro ordinamento mira a tutelare il regolare funzionamento della P.A., il perseguimento di finalità pubbliche e il conseguente rispetto della normativa pubblicistica di riferimento nonché gli interessi patrimoniali della medesima. Il soggetto passivo che subisce il danno è la pubblica amministrazione. Invece il soggetto attivo della condotta criminosa di questi reati di danno può essere il pubblico ufficiale (ai sensi dell’art. 357 c.p.) o l’incaricato di un pubblico servizio (ex art. 358 c.p.), come nelle ipotesi di: peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione e l’abuso di ufficio; ovvero un privato come nei casi di: violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, abusivo esercizio di una professione e frode nelle pubbliche forniture.
Delitti contro il sentimento per gli animali.
Tali delitti sono novellati agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater,544-quinquies, e 544-sexies del codice penale e sono volti alla tutela diretta dei diritti degli animali stessi e alla sensibilità degli uomini verso gli animali. Nello specifico il delitto di uccisione di animali, previsto e punito dall’art. 544-bis c.p. punisce chiunque, per mera crudeltà o senza alcuna necessità, cagioni la morte di un animale. L’art. 544-ter c.p. punisce chiunque per mera crudeltà o senza alcuna necessità, cagioni una lesione ad un animale o lo sottoponga a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche (comma 1) ovvero somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate o li sottoponga a trattamenti dannosi per la salute dell’animale (comma 2). Gli artt. 544-quater e 544-quinquies c.p. puniscono: il primo, chiunque organizzi o promuovi spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (solo laddove il fatto non costituisca più grave reato); il secondo, chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica (comma 1), ovvero, fuori dei casi di concorso nel reato, addestrando o allevando animali li destini a partecipare ai combattimenti (comma 3), oppure organizzi o effettui scommesse sui combattimenti e sulle competizioni (comma 4). Infine l’art. 544-sexies regola i casi di confisca dell’animale e di applicazione delle pene accessorie della sospensione e dell’interdizione dell’attività di trasporto, commercio o allevamento di animali. L’introduzione di queste norme ha inciso profondamente sulla disciplina penale delle condotte commesse contro gli animali.
Delitti contro la famiglia.
Il nostro ordinamento garantisce una tutela alla famiglia in ambito civilistico nonché in materia penale. Dedica, infatti, il Titolo XI del codice penale alla tutela di tale formazione sociale da condotte che possono essere direttamente lesive del matrimonio, della morale familiare o dell’incolumità fisica degli appartenenti al nucleo familiare, con il preciso intento di tutelarlo quale società naturale fondata sul coniugio ma anche su rapporti di parentela tra consanguinei, ovvero derivanti da convivenza; norme ulteriormente estese, fino ad includere la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ed altresì in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio; l’abuso dei mezzi di correzione e disciplina; ed il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Tali fattispecie tutelano l’interesse di assistenza familiare e i rapporti familiari o di convivenza nonché, in taluni casi, la dignità del soggetto passivo.
Delitti contro la persona.
Tali delitti ledono diritti fondamentali della persona offesa quali la vita, l’incolumità personale, la libertà personale e sessuale. Si articolano in quattro Capi: Capo I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale; Capo I bis – Dei delitti contro la maternità; Capo II – Dei delitti contro l’onore; Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale. Il nostro ordinamento sanziona al Capo I: l’omicidio (art. 575 c.p.), l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale (art. 578 c.p.), l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), le percosse(art. 581 c.p.), la lesione personale (art. 582 c.p.), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), la morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), l’utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (art. 586-bis c.p.), la rissa (art. 588 c.p.), l’omicidio colposo (art. 589 c.p.), l’omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), le lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), la fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali (art. 590-ter c.p.), l’abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.) , l’omissione di soccorso (art. 593 c.p.).
I delitti inseriti al Capo I-bis in virtù dell’art. 2 D.Lgs n. 21/2018 con decorrenza dal 06.04.2018 sono: l’interruzione colposa di gravidanza (art. 593-bis c.p.) e l’interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter).
Tra i reati posti al Capo II che tutelano l’onore troviamo i seguenti delitti: Art. 595. Diffamazione; Art. 596 bis. Diffamazione col mezzo della stampa; Art. 598. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
Per la tutela della libertà individuale è dedicato il Capo III del Titolo XII strutturato in cinque Sezioni: Sezione I – Delitti contro la personalità individuale (art. 600-604 c.p.); Sezione II – Delitti contro la libertà personale (art. 605-609-decies c.p.); Sezione III – Delitti contro la libertà morale (art. 610-613-ter c.p.); Sezione IV – Delitti contro l’inviolabilità del domicilio (art. 614-615-quinquies c.p.); Sezione V – Delitti contro l’inviolabilità dei segreti (art. 616-623-bis c.p.).
Delitti contro il patrimonio.
I reati contro il patrimonio sono disciplinati nel Titolo XIII del codice penale agli articoli dal 624 al 648 quater e sanzionano le condotte che ledono il patrimonio della persona offesa da reato privandoli di beni o interessi economicamente determinabili. I medesimi sono articolati in: Capo I – Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, e Capo II – Delitti contro il patrimonio mediante frode. Al Capo I sono individuabili reati quali: furto (art. 624 c.p.); furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.); rapina (art. 628 c.p.); estorsione (art. 629 c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); usurpazione (art. 631 c.p.); deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.); invasione di terreni o di edifici (art. 633 c.p.); turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.); danneggiamento e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ed altresì di sistemi informatici o telematici nonché quelli riferibili ad una pubblica utilità (artt. 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635 quinquies c.p.); introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.); ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (638 c.p.); deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.). Attengono al Capo II i reati di: truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) frode informatica (art. 640-ter); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.); fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.); circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.); usura ed usura impropria (artt. 644 e 644-bis c.p.); frode in emigrazione (art. 645 c.p.); appropriazione indebita (art. 646 c.p.); ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
Responsabilità medica e sanitaria.
La responsabilità del medico si è di molto evoluta fino ad oggi in seguito a numerosi mutamenti legislativi, intervenuti per disciplinare una materia controversa a causa del suo contesto peculiare e che è stata all’origine di posizioni conflittuali tra medico e paziente.
La produzione giurisprudenziale negli ultimi tempi ha irrigidito i criteri di responsabilità del medico in virtù dell’aumento della domanda di prestazioni mediche, dell’aumento delle prospettive di vita e del proliferare di nuove forme di malattie; talché, nel settore neurologico, il ceto medico si è visto collocato in una zona di rischio al di là del suo merito professionale. La reazioni a tutto ciò è stata un indirizzo definito di “medicina difensiva” atraverso la quale il ceto medico ha ridotto allo stretto necessario i propri interventi. Il legislatore ha deciso di intervenire per monitorare la situazione emanando il c.d. Decreto Balduzzi, D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, il quale escludeva la responsabilità penale per colpa lieve, mentre riguardo la responsabilità civile richiamava quella extracontrattuale ex art. 2043. Il Decreto Balduzzi è stato oggetto di molte critiche a causa della sua genericità. Successivamente intervenne la legge dell’8 marzo 2017 n. 24, c.d. Legge Gelli-Bianco, stabilendo all’art. 7 che la Struttura sanitaria risponde contrattualmente ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., non solo per se stessa ma anche per essersi avvalsa “dell’opera di esercenti la professione sanitaria, ancorché non dipendenti dalla Struttura stessa”; mentre l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato solo ai sensi dell’art. 2043 c.c., in sede extracontrattuale, salvo che abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente. La Legge Gelli-Bianco ha dato luogo a numerosi interrogativi riguardanti la sua interpretazione ai fini applicativi.
Il codice penale ha recepito i precetti della Legge Gelli-Bianco i quali sono confluiti all’art. 590-sexies c.p., rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, che esclude la punibilità dell’esercente la professione sanitaria per lesioni e omicidio colposo nel caso in cui l’evento si verifichi a causa di imperizia avendo, tuttavia, rispettato con diligenza le raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali (best practices). Di contro, i sanitari possono incorrere in responsabilità penale se l’evento si verifica a causa di negligenza o imprudenza. A tal proposito, costituisce “ius receptum” in giurisprudenza l’assunto, ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione penale Sezione IV sent. n. 10175/2020, secondo cui il rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l’esonero dalla responsabilità penale del sanitario, dovendo comunque esso accertarsi se la specificità del quadro clinico del paziente imponesse un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato da dette linee guida.








