Quando un sistema automatico registra l’infrazione commessa circolando a velocità oltre il limite consentito ovvero oltrepassando il semaforo quando è già scattato il rosso, memorizza e conserva informazioni come le immagini, il giorno, l’ora, la targa e le caratteristiche dell’illecito come ad esempio la velocità di marcia. Sulla base di questi dati sarebbe possibile rilevare, in automatico con banche dati o con l’interposizione di un operatore, anche l’evasione della copertura assicurativa dell’auto e della revisione.

Tuttavia questa eccessiva acquisizione di dati attraverso la registrazione e l’utilizzo, in modo massivo ed indifferenziato, dei dati di tutti i veicoli circolanti nel tratto di strada sottoposto a controllo sono vietate perché in contrasto con la disciplina vigente in materia di tutela della riservatezza, costituirebbe infatti una violazione della privacy ai sensi di quanto disposto dal provvedimento dell’8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati Personali, al paragrafo 5.3. “Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada”, nel quale si constata che gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali. L’utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l’angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate (T.A.R. Veneto, sent. n. 8/22).

Inoltre, l’art. 345, comma 1, del d.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) stabilisce che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente. A tal riguardo la Direttiva del Ministero dell’Interno del 21 luglio 2017, prot. 300/A5620/17/144/5/20/3 nell’Allegato denominato “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, statuisce che gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione. Salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali; pertanto sono vincolati alla contestazione dell’illecito stradale per il quale sono progettati e quindi rispettivamente per le infrazioni sulla velocità di marcia e la circolazione con segnale semaforico rosso. L’utilizzo di questi sistemi è lecito finché raccolgono dati pertinenti e non eccedono il loro scopo.

Sul punto il Consiglio di Stato precisa che il controllo indiscriminato è vietato e non soltanto sottoposto a regole puntuali e restrittive, in quanto: “a) gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzano le immagini solo in caso di infrazione; b) salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate sono fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali; c) la registrazione continua del monitoraggio del traffico è conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e può essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico; d) le risultanze fotografiche o le riprese video sono nella disponibilità e vengano trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati; e) le immagini sono conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle sanzioni e alla definizione dell’eventuale contenzioso; f) nella conservazione delle risultanze fotografiche o video sono adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 509/2021).

Infine sulla scorta di tali considerazioni sarebbe altrettanto lesivo infliggere delle sanzioni per mancato rispetto del divieto di sosta sulla base delle immagini acquisite da parte del Comune in virtù di telecamere adibite per l’esclusivo scopo di monitorare la circolazione.

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