Cacciare in aree protette può comportare per il trasgressore la condanna per il reato di esercizio abusivo dell’attività venatoria in riserva protetta ai sensi dell’art. 21 co.1 della L. n. 157/92, il quale pone numerosi divieti, tra i quali: a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali; c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

La medesima legge prevede altresì, le rispettive sanzioni, penali e amministrative, in base alla condotta posta in essere e del divieto trasgredito.

Un recente caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione (deciso con sent. n. 33638/2022) ha permesso di rimarcare il principio, secondo il quale, ai fini della consumazione del reato di esercizio abusivo dell’attività venatoria e di accesso con armi in riserva naturale, è sufficiente che il cacciatore sia consapevole dell’area sottoposta a divieto.

Per permettere ai privati di conoscere l’area protetta, questa deve essere perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini, questo rende il divieto efficace ed opponibile al privato.

Tuttavia laddove sia assente o incerta la tabellazione, per aversi la condanna occorrerà dimostrare la consapevolezza del divieto all’interno dell’area da parte del cacciatore, non potendo essere presunta (Cass. sent. n. 35195/2017; Cass. sent. n. 49024/2019).

Nel caso oggetto della sentenza la Corte ha rigettato il ricorso per cassazione con unico atto avanzato dai due imputati, i quali erano stati ritenuti non punibili ai sensi dell’art. 131-bis c.p. dal Tribunale di Termini Imerese.

La Suprema Corte osservava che la tabellazione era presente (seppur incerta essendo risalente ad un ventennio prima e relativa ad una non più esistente oasi) ed altresì la totale assenza di riscontro delle affermazioni rilasciate dai due cacciatori circa lo smarrimento del proprio cane il giorno precedente (non si è rilevato alcun segno della presenza dell’animale e dal tesserino su cui si annotano le giornate di caccia era emersa una sola “smarcatura“, non combaciante con la data). I due apparivano spaventati e colti nel tentativo di nascondere all’interno della Jeep una carabina dotata del cannocchiale, posta fuori dalla custodia e pronta all’uso.

Sulla base di tali elementi la Corte ha ritenuto di rigettare il ricorso avanzato.

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