Ai sensi dell’art. 169 del codice della strada, l’animale da compagnia deve essere custodito all’interno di apposito trasportino omologato ovvero all’interno del bagagliaio del veicolo, in modo che rimanga separato dal conducente al fine di evitare pericoli durante la guida.

Lasciare il cane in auto nelle stagioni calde, seppur temporaneamente e per breve tempo è alquanto pericoloso e vietato dalla legge. Si può incorrere nella violazione di un regolamento comunale, laddove preveda il divieto di detenzione di animali chiusi all’interno di autoveicolo o rimorchio ovvero un qualunque mezzo di contenzione in determinati periodi stagionali, e la rispettiva sanzione pecuniaria.

Inoltre la restrizione di un animale all’interno di un veicolo, o altro mezzo, sottoposto al caldo può configurare il reato di cui all’art. 727 c.p., abbandono di animali, che punisce «chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro». Tale ipotesi si ravvisa anche per mera negligenza ed incuria, non essendo richiesto il dolo in riferimento alle fattispecie contravvenzionali, quindi anche in assenza dell’intenzione di infierire sull’animale ed anche se questo non riporti alcuna lesione fisica bensì esclusivamente una sofferenza consistita in patimenti (Cass. sent. n. 36713/2021; Cass. sent. n. 14250/2014; Cass. sent. n. 5971/2013).

Quando un animale manifesta malessere all’interno di un veicolo, occorre in primo luogo controllare se il proprietario è nelle vicinanze affinché si attivi; qualora il proprietario non sia rinvenibile sul posto, l’intervento successivo da compiere è contattare le forze dell’ordine che hanno il dovere di accertare la situazione e salvare l’animale nel modo più opportuno nonché procedere d’ufficio alla denuncia detentore dell’animale.

In situazioni estreme sarebbe possibile in virtù dello stato di necessità rompere il finestrino per salvare l’animale, esclusivamente qualora l’intervento della forza pubblica non dovesse essere celere e l’animale fosse in stato di grave malessere, escludendo una responsabilità per il danneggiamento del veicolo. Ad ogni modo è opportuno disporre di uno o più testimoni ovvero fotografie o video a dimostrazione della sussistenza dello stato di necessità.

Analogamente il proprietario di un animale risponde delle condizioni in cui è tenuto anche se lo ha lasciato in custodia ad altre persone. Infatti, egli non solo deve dare precise indicazioni all’affidatario ma anche assicurarsi che vengano rispettate (Cass. sent. n. 41362/2014).

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