Chiunque abbia goduto di una prestazione presso un pubblico esercizio commerciale come un’attività di ristorazione tipica, alberghiera, a domicilio, ovvero prestazioni presso strutture ricettive quali B&B, nel momento in cui non saldi il conto per la prestazione goduta va incontro ad un inadempimento contrattuale come debitore di una obbligazione nascente tra l’esercente dell’attività ed il cliente. Fonte di tale istituto è l’art. 1218 c.c., la responsabilità del debitore ed il conseguente risarcimento, discende dal fatto che non sia stata esattamente eseguita la prestazione dovuta, salvo che non provi che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Per ciò che concerne più specificatamente il danno, la responsabilità contrattuale comporta la risarcibilità del solo danno prevedibile nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, salvo che in ipotesi di dolo del debitore-danneggiante. I rimedi dell’esercente pertanto, sono connessi all’illecito civile consistenti in procedure di recupero del credito e risarcimento del danno.
Tuttavia in determinati casi vi possono essere conseguenze in ambito penale. Infatti può configurarsi il reato di insolvenza fraudolenta ai sensi dell’art. 641 c.p., delitto contro il patrimonio commesso mediante frode, il quale punisce: “chiunque, dissimulando il proprio stato d`insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516”, salvo l’intervenuto adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna che produce l’estinzione del reato. Ai fini della sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi tiene il creditore all’oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l’obbligazione assume rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, infatti non configurerà alcuna ipotesi criminosa, ma solo l’illecito civile del mero inadempimento qualora non fosse preceduto da alcuna intenzionale preordinazione. Per quanto attiene al momento consumativo del reato, questo si consuma non nel momento in cui viene contratta l’obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell’inadempimento, che costituisce l’ultima fase dell'”iter” criminoso, la cui data e luogo sono da accertarsi secondo la disciplina civilistica (Cass. Sez. II Pen. sent. n. 37909/2020). Sul tema, la prova della condizione di insolvenza dell’agente, al momento dell’assunzione dell’obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all’inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell’agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo alla data di emissione delle fatture, ometta di comunicare ai fornitori la situazione di costante e progressivo indebitamento della società dallo stesso amministrata e la contestuale costituzione di una società con denominazione similare all’obbligata verso la quale distrarre le risorse acquisite (Cass. Sez. V Pen. sent. n. 30718/2021). La Corte di Cassazione sul punto ha chiarito che la prova di quest’ultima può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione, nell’ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando per ipotesi fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l’intento di non far fronte agli obblighi conseguenti. (Cass. Sez. II Pen. sent. n. 34192/2006). Sarà onere del giudice di merito verificare la configurabilità della fattispecie penale citata, sia per quanto attiene l’elemento oggettivo sia per l’elemento soggettivo.
D’altro canto, non integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di colui che assume un’obbligazione con la riserva mentale di non adempiere per causa diversa dallo stato di insolvenza, come ad esempio quando il debitore non paga le cambiali imputando tale decisione ad un motivo di ripicca per un precedente acquisto. (Cass. Sez. II Pen. sent. n. 46903/2011).
Uno scenario diverso si ha nel caso di elusione del pagamento del pedaggio autostradale, che ai sensi dell’art. 176 c.d.s. comporta una sanzione amministrativa. Tale illecito però, si pone in rapporto di sussidiarietà e non di specialità rispetto al reato di insolvenza fraudolenta, che non è pertanto escluso dalla coesistenza dell’illecito amministrativo (Cass. Sez. II Pen. sent. n. 11734/2008).
Un’ipotesi ulteriormente differente si sostanzia nella condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazione automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, realizzando in tal caso uno spossessamento contro la volontà del proprietario (invito domino). Ciò configurerà il delitto di furto dall’uso di mezzo fraudolento e non quello di insolvenza fraudolenta (Cass. Sez. V Pen. sent. n. 3018/2020).
Invece, la condotta di colui che trattiene la caparra ricevuta dall’acquirente e non adempie l’obbligo di vendere assunto con la stipula di un contratto preliminare di compravendita non integra il delitto di insolvenza fraudolenta bensì può configurare il reato di truffa qualora la stipula sia suffragata dal precostituito proposito di non adempiervi. (Cass. Sez. II Pen. sent. n. 14674/2010).


Studio Legale Sisi
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