La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è di recente intervenuta con la sentenza n. 460/20 depositata l’8 dicembre 2022 per chiarire l’onere per il gestore di un motore di ricerca di deindicizzare le informazioni manifestamente inesatte, su richiesta dell’interessato, qualora ne sia data prova senza dover necessariamente ricorrere in giudizio ed ottenere una sentenza contro l’editore del sito contenente le inesatte informazioni. Nel corretto bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto all’informazione ed alla libertà di espressione non possono trovare tutela e protezione le informazioni inesatte.
Il caso di specie
Nel caso analizzato dalla Corte UE, due dirigenti di una società di investimenti avevano chiesto a Google di deindicizzare alcuni risultati che apparivano all’esito della ricerca attraverso Google Search circa la società in quanto i link risultanti erano relativi ad articoli ed immagini di un sito che metteva in risalto gli aspetti negativi della società in modo inesatto e lesivo della reputazione e dell’immagine della medesima. Alla richiesta dei dirigenti di cancellare le fotografie (nello specifico thumbnails) Google si rifiutava. La società instaurava pertanto un giudizio dinanzi al giudice nazionale tedesco, e, sia in primo grado che in appello risultava soccombente. Tuttavia procede in ultima istanza dinanzi la Corte federale di giustizia tedesca che attraverso un rinvio pregiudiziale si rivolge alla Corte UE al fine di veder chiarita l’interpretazione dell’art. 17 del regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
La Corte UE afferma che tra i diritti in questione occorre raggiungere un corretto equilibrio in considerazione del fatto che il diritto alla protezione dei dati personali deve prevalere sull’interesse degli utenti della rete di accedere alle informazioni. Inoltre occorre che prima di dare seguito al diritto all’oblio sia verificata ed accertata l’inesattezza delle informazioni da parte del gestore motore di ricerca e che questa possa essere rilevata dall’interessato direttamente senza che debba instaurare un giudizio ed ottenga una decisione giurisdizionale. La C.G.U.E. osserva anche che, nel momento dell’indicizzazione e messa a disposizione delle informazioni di un sito terzo all’utenza della rete internet, il motore di ricerca, nel caso specifico Google, effettua un trattamento di dati personali pertanto diviene responsabile del trattamento dati assumendo un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati verso qualsiasi utente della rete.
Il diritto alla libertà di informazione è un diritto fondamentale assicurato anche dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla C.E.D.U., tuttavia non trovano tutela le informazioni che siano prive di correttezza e veridicità.
La prova dell’inesattezza
È onere dell’interessato provare l’inesattezza e la non veridicità delle informazioni risultanti all’esito della ricerca effettuata sul motore di ricerca e presenti sui siti terzi; però, non è necessario che la richiesta di deindicizzazione sia supportata da una sentenza favorevole ottenuta contro l’editore del sito contenente le informazioni oggetto di contestazione in quanto, secondo la C.G.U.E., tale onere sarebbe irragionevole.
Dunque l’interessato dovrà dimostrare che la notizia è inesatta, quantomeno in parte. Di contro, il gestore del motore di ricerca non ha l’obbligo di indagare autonomamente sull’inesattezza dei contenuti pubblicati perché comprometterebbe la tutela dell’informazione al pubblico.
Qualora il gestore del motore di ricerca si rifiuti di procedere alla deindicizzazione l’interessato potrà instaurare un giudizio presso l’Autorità Giudiziaria competente e, informato il gestore, il motore di ricerca dovrà informare gli utenti tramite avvertimento dell’esistenza di un procedimento in corso in merito all’esattezza delle informazioni.
Questo vale in egual misura per le immagini (elemento rientrante nel novero dei diritti della personalità), pertanto Google ha l’onere di verificare, in qualità di responsabile del trattamento di dati personali, se la diffusione delle immagini è necessaria per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione, attraverso un autonomo accertamento.


Studio Legale Sisi
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