INDICE
COS’È UN N.F.T.?
N.F.T. è l’acronimo di non fungible token, letteralmente in italiano: gettone non fungibile, un bene digitale, unico e non interscambiabile, costituito da informazioni digitali registrato all’interno di una blockchain, il quale conferisce un diritto ad un determinato soggetto. Tale diritto è trasferibile mediante il trasferimento del token, il quale ha un proprio registro delle transazioni sul quale vengono archiviati gli scambi intercorsi. Occorre, tuttavia, puntualizzare una dicotomia afferente al concetto di token: i token possono essere non fungibili come nel caso degli n.f.t., ovvero fungibili come accade per i token considerati come partizioni di una medesima criptovaluta. In questo caso a seguito dell’emissione di una criptovaluta (in via semplificativa, una sorta di moneta digitale) basata su blockchain o su altro registro distribuito (DLT) è possibile sfruttare lo smart contract (da intendersi come un codice programmato su una blockchain che regola e condiziona il bene) della criptovaluta per creare innumerevoli token le cui transazioni non vengono archiviate su un registro di nuova creazione bensì utilizzando il registro della criptovaluta medesima. Questi potranno essere duplicati infinite volte in copie esattamente identiche ed interscambiabili, pertanto non vi sarà univocità o distinzione tra esse, sicché saranno delle rappresentazioni conformi ed equivalenti al token originale anche nell’uso e nelle sue funzioni.
COME SI DIVENTA PROPRIETARIO O POSSESSORE DI N.F.T.?
Colui che procede a minting del n.f.t. ne è creatore e teoricamente proprietario. Questo, “in teoria” perché acquisisce la proprietà del bene come primo, ma ciò non necessariamente coinciderà con la proprietà del bene originario in formato analogico o digitale. Il creatore dell’NFT potrebbe “coniare” un’opera non sua o di cui comunque non detiene i diritti, battendo sul tempo gli autori e i loro aventi diritto. Inoltre è possibile “coniare” più token simili seppur non identici all’originale ma comunque dotati di unicità, ma l’illusione di possedere un’opera unica può facilmente sostituirsi con l’amara realtà di essere uno dei tanti proprietari di un’immagine “coniata” più volte e per nulla esclusiva. Chi acquista un’opera quale bene, analogico o digitale, legato all’NFT e al suo certificato di proprietà non acquista l’opera in senso stretto, infatti, si garantisce unicamente la possibilità di rivendicare un diritto su quell’opera, sulla base dello smart contract. Ciononostante esso rimane un bene mobile e di conseguenza disciplinato dalle norme del codice civile. Non è soggetto a pubblicità legale, dunque, non essendo un bene immobile o bene mobile registrato. Un registro delle transazioni non è obbligatorio e non ne è obbligatoria la conoscenza da parte del terzo acquirente, il quale in buona fede acquisendone il possesso ne acquisterebbe la proprietà. Ai sensi dell’art. 1153 c.c.: «colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà», la proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. La buona fede è regolata ex art. 1147 c.c. consistente nell’ignoranza di ledere un diritto altrui è presunta ai sensi del III comma del predetto articolo. Dunque la mala fede dell’acquirente sarà di difficile dimostrazione, in considerazione della rapidità di “coniazione” e trasferimento degli n.f.t. e della proliferazione su tutto il territorio mondiale, in quanto sarebbe necessario notificare o comunicare in modo dimostrabile un titolo d’acquisto precedente dello stesso bene a tutti i potenziali acquirenti nel mondo dimostrando la conoscenza dell’acquisto di cosa altrui da chi non ne è proprietario.
COME ACCERTARE LA PROPRIETÀ DELL’N.F.T. E L’EFFETTIVA UNICITÀ DEL MEDESIMO NELLA SUA VERSIONE ORIGINARIA?
L’artista o detentore del bene analogico nel momento in cui converte il bene in formato digitale otterrà il codice in linguaggio binario dalla cui compressione otterrà l’hash, il quale è contenuto anche nei beni nativi digitali. L’hash segue il bene anche nel processo di minting. Il proprietario dell’n.f.t. essendo in possesso del documento digitale, è l’unico che può facilmente calcolare l’hash, questo potrebbe essere un primo elemento di garanzia. L’n.f.t. compravenduto memorizza nella blockchain, con marca temporale associata, l’hash di chi lo ha generato e dei successivi compratori, in modo che risulti possibile tracciare le varia transazioni a dimostrazione dell’autenticità e della proprietà. Ad ogni modo rimangono presenti le problematiche suesposte: la non soggezione degli n.f.t. a pubblicità legale; la non obbligatorietà di un registro delle transazioni; ed altresì, la rapidità di “conio” di n.f.t. simili, seppur non identici, riferibili al medesimo bene analogico. Oltre che l’n.f.t. è soggetto anche ai vari problemi legati alla rete, quali hacking, phishing. Tali questioni rendono l’accertamento della proprietà e la reale unicità del n.f.t. un’impresa ardua.
COSA PUÒ AVERE AD OGGETTO UN N.F.T.?
Un token fungibile o un n.f.t. può avere ad oggetto tutto ciò che è “tokenizzabile”, che sia un asset, un prodotto o un servizio. Un bene come un dipinto ovvero una statua può essere “tokenizzato”, convertito in formato digitale attraverso una foto, video o audio, corrispondente ad una stringa di codice numerico binario compressa mediante hashing in un hash. Un bene digitale come un tweet o un’opera di creazione digitale e dunque nativo in formato digitale può, anch’esso, essere oggetto di un n.f.t. Successivamente alla conversione del bene analogico in digitale, ovvero al possesso del bene digitale si procede alla “coniazione” del token attraverso processo di minting in modo che i dati del token siano aggiunti all’interno della blockchain e registrati.
QUALE GIUDICE È COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIA GIUDIZIALE?
È discusso se il diritto contenuto nell’n.f.t. sia un diritto di proprietà ovvero un diritto patrimoniale dell’autore, da ciò discende una problematica circa la competenza per materia dell’autorità giudiziaria. Sarà individuabile nel Tribunale delle imprese il Giudice competente per vertenze circa i diritti d’autore, viceversa sarà competente il Giudice civile ordinario per la tutela dei diversi diritti.
COME UTILIZZARE UN N.F.T. IN GIUDIZIO?
Non vi sono ancora precisazioni in merito all’esportazione del certificato attestante l’n.f.t. per allegarlo come documento in giudizio. Una ipotetica soluzione al problema sarebbe estrarre il certificato e convertirlo in formato pdf da allegare munito di asseverazione di conformità, tale trasformazione snaturerebbe l’essenza dell’n.f.t. in quanto tale e dunque la sua validità contestabile.
C’È IL RISCHIO DI RICICLAGGIO?
Gli n.f.t. sono suscettibili di essere utilizzati con finalità di scambio o di investimento esattamente come avviene per le opere d’arte e i gioielli. Dunque non si è esenti, neppure in tal caso, dei rischi connessi al riciclaggio (stesso discorso per le criptovalute). Gli adempimenti antiriciclaggio sono di maggior interesse per le piattaforme di vendita e scambio di n.f.t. I gestori di queste piattaforme devono prestare attenzione inoltre alle modalità di offerta di questi beni al fine della applicazione o meno della normativa finanziaria in materia di offerta al pubblico di strumenti o prodotti finanziari e gli specifici obblighi previsti; aspetti di notevole rilevanza nel caso di n.f.t. frazionabili (fractional n.f.t.) laddove la proprietà sul bene non fungibile viene partizionata e distribuita tra una molteplicità di possessori (titolari dei token). La disciplina antiriciclaggio è estesa anche a tali soggetti, oltre a intermediari e commercianti in opere d’arte, in virtù della direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, cosiddetta V direttiva antiriciclaggio, che è stata recepita in Italia dal D. Lgs n. 231/2007. Mentre il D. Lgs. n. 90/2017 di recepimento della Direttiva 849/2015/UE ha sottoposto agli obblighi antiriciclaggio gli exchanger di criptovalute, prevedendo l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro dell’OAM, ex art. 128-undecies del T.U.B.


Studio Legale Sisi
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