La regolamentazione concernente la raccolta dei rifiuti all’interno del condominio deve necessariamente armonizzarsi con il regolamento comunale di gestione, raccolta e deposito dei rifiuti. Pertanto varierà in accordo all’organizzazione della singola amministrazione comunale ed in conformità al servizio di raccolta scelto, che sia raccolta differenziata domiciliare o raccolta differenziata tramite bidoni condominiali in apposite aree destinate alla raccolta dei rifiuti urbani, ovvero raccolta differenziata stradale.
Qualora il condominio preveda la raccolta differenziata attraverso bidoni condominiali, questi verranno collocati in apposita area decisa dall’assemblea condominiale con delibera adottata a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (50% dei millesimi).
Nell’ipotesi di irregolare conferimento dei rifiuti in ambito condominiale la responsabilità è personale in capo al trasgressore, il quale è l’unico sanzionabile. Tuttavia nel caso in cui quest’ultimo non sia individuato vi è una dicotomia delle pronunce giurisprudenziali: un primo orientamento osserva che, in virtù della responsabilità personale per l’infrazione, il condominio non possa considerarsi responsabile e sanzionabile per l’illecito del condòmino; un secondo orientamento ritiene il condominio responsabile in solido, indipendentemente dall’individuazione del trasgressore, ai sensi dell’art. 6 L. n. 689/1981 sul principio di solidarietà in tema di sanzioni amministrative.


Studio Legale Sisi
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