Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, dovrà valutare unicamente se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass. Sez. I civ., ord. n. 21054/2022; cfr. Cass. n. 18087/2016; Cass. n. 19455/2019; Cass. n. 5604/2020).

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