Lo Stato italiano in molti concorsi impone dei vincoli di età massima oltre i quali non è possibile partecipare, spesso senza dare alcuna motivazione o giustificazione a ciò. Questi limiti ai quali siamo ormai abituati ci appaiono come una normale prassi, tuttavia possono ledere in maniera ingiustificata chi oltrepassa tale valore anagrafico provocando una grave discriminazione.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione C-304/21 vieta le discriminazioni basate sui limiti d’età nei concorsi pubblici qualora le funzioni da svolgere non richiedano capacità fisiche specifiche che giustifichino tale vincolo.
La vicenda trae origine dal rinvio pregiudiziale compiuto dal Consiglio di Stato circa una vertenza avanzata da un aspirante al posto di commissario di polizia, il quale contestava il limite anagrafico dell’età di 30 anni per partecipare alla selezione pubblica dinanzi al T.A.R. per il Lazio.
Il T.A.R. respingeva il ricorso, pertanto il privato aspirante proponeva appello avverso la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato adducendo il contrasto del vincolo anagrafico sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione della Repubblica italiana ed altre disposizioni del diritto italiano.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione afferma l’illegittimità di tale vincolo laddove tale criterio selettivo non abbia ragione di esistere in virtù del principio di proporzionalità, in quanto comporterebbe la violazione del principio di parità di trattamento in materia di occupazione riguardo l’accesso e le condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 21 CDFUE e della direttiva 2000/87/CE.
Infatti tali precetti ostano ad una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


Studio Legale Sisi
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