Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato, già a suo tempo, con la sentenza n. 8779/2017 il principio secondo il quale l’articolo 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6 L. n. 24/2017, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’articolo 589 o di quello dell’articolo 590 c.p., e operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse.

Nel caso sottoposto al giudizio del G.U.P. del Tribunale di Udine, con sentenza emessa con rito abbreviato, veniva condannato il medico-chirurgo per il delitto di omicidio colposo di una paziente, poiché sottoponeva questa ad intervento chirurgico di laparoscopia per la riparazione di un laparocele, agendo con grave imperizia in considerazione del fatto che  nel corso della manovra di introduzione nell’addome della paziente del trocar ottico utilizzato per l’intervento, egli errava nella direzione di entrata del trocar stesso, con una esagerata inclinazione verso il basso, e sottovalutava la profondità dell’introduzione dello strumento, agendo con forza e velocità eccessiva, tale da lacerare il peritoneo posteriore, penetrare nel retroperitoneo e lacerare con lo strumento l’aorta addominale sottorenale, con conseguente emorragia acuta massiva che causava la morte della paziente.

La Corte d’Appello di Trieste, in sede di appello da parte dell’imputato confermava la decisione del Giudice di prime cure.

L’imputato a mezzo difensore propone ricorso per cassazione, la Suprema Corte dichiara il ricorso infondato e lo rigetta. La motivazione addotta dalla Corte rileva, in primo luogo, la condizione di obesità della paziente da escludersi quale fattore di specifico rischio come suffragato dai periti nel corso del giudizio. In secondo luogo la lunghezza del trocar, pure prendendo in considerazione quella di 15 cm, è inferiore alla distanza che intercorre tra aorta e punto di ingresso dello strumento, in quanto la differenza tra la lunghezza del trocar e la posizione dell’aorta è pari a quasi 4 cm, per cui l’imputato non avrebbe potuto attingere l’aorta se non imprimendo una notevole pressione sul trocar, e ciò ha trovato conferma nelle deposizioni delle infermiere che avevano prestato assistenza al medico.

È stata quindi accertata una esagerata inclinazione del trocar al momento della sua introduzione nell’addome della paziente, nonché la sua introduzione a profondità eccessiva, superando piani anatomici che avrebbero dovuto essere identificati attraverso il monitor. Si è inoltre trattato di un accesso talmente rapido del trocar da limitare concretamente la possibilità di intervento da parte del secondo operatore, questo è ciò che emergeva dalle deposizioni delle infermiere che hanno definito l’azione come “impetuosa”.

L’ introduzione del trocar effettuata, per profondità e angolazione è stata considerata dal perito come non corrispondente “a nessuna buona pratica medica”.

Per ciò che concerne la gravità della colpa, l’accertata circostanza costituita dalla penetrazione dello strumento ad una profondità maggiore rispetto alla cavità addominale su cui avrebbe dovuto operare, riscontrando che il trocar aveva attraversato non il peritoneo ma addirittura il retroperitoneo fino a raggiungere il piano dell’aorta, mette il perito nella condizione di concludere che tale condotta rientri nella “colpa grave” del chirurgo; concretizzandosi “un errore umano grossolano”.

La Corte di Cassazione è del parere che il giudizio di gravità della colpa, pertanto, sia stato legittimamente formulato dai giudici territoriali, alla luce di una condotta del medico manifestamente esorbitante rispetto al dovuto, tenuto conto oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad operare (Cass. Sez. IV Pen. sent. n. 20652/2022).

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