La L. n.94 del 15 Luglio 2009 all’art. 3 comma 19 abroga la precedente contravvenzione prevista all’art. 671 c.p. relativa alla condotta di colui che impiega minori nell’accattonaggio, oggi punibile a titolo di delitto ai sensi dell’art. 600-octies, “Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio” applicabile in via residuale qualora il fatto non costituisca un più grave reato.
Tale norma punisce: chi si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o comunque non imputabile; chi permetta che tale minore, quando sottoposto alla sua autorità o affidato alla sua custodia o vigilanza, mendichi o che altri se ne avvalga per mendicare. Da ciò emerge che il reato in oggetto si configuri anche quando l’impiego del minore nell’accattonaggio sia posto in essere da soggetti che non possiedono alcun rapporto qualificato con il minore. Questo rapporto è invece necessario nel caso in cui l’autore del reato, in virtù della posizione qualificata che ricopre nei confronti del minore (genitore, tutore), permette che il minore mendichi, ovvero consente ad altri di impiegarlo nell’accattonaggio.
Occorre precisare che in varie comunità etniche l’accattonaggio presenta una connotazione culturale, tuttavia la pratica di chiedere l’elemosina non può condurre a decriminalizzare la condotta attraverso la quale si spinge un minore a mendicare.
La Corte di Cassazione Sez. I Pen. nella sentenza n. 7140 del 1 marzo 2022 sul tema ha puntualizzato che i “valori” della cultura rom non rilevano quando contrastino con i beni fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori. Pertanto non assume rilevanza scriminante la connotazione culturale della pratica di chiedere l’elemosina, poiché in contrasto con i principi costituzionali. Nel caso di specie, una bambina di soli sei anni rivolgeva ai passanti la richiesta di elemosina sotto una pioggia battente e, quindi, consegnava il denaro ricevuto al padre posizionato a pochi metri di distanza. In riferimento a tale condotta veniva esclusa la particolare tenuità del fatto.
Inoltre, è necessario tenere in considerazione, quando la condotta si risolva in un isolato episodio di mendicità, questa integra il delitto dell’impiego di minori nell’accattonaggio ex art. 600-octies; qualora invece sia continuativa e cagioni sofferenze morali e materiali al minore, pur non producendo un completo asservimento del soggetto passivo, integra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Mentre, il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, può configurarsi anche a carico dei genitori che impieghino i figli nell’accattonaggio, nel furto e in altre attività illecite e ricorre allorquando le forme di assoggettamento del minore si traducano in una integrale negazione della libertà e dignità dello stesso (Cass. sent. n. 44516/2008).


Studio Legale Sisi
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