La sentenza n. 2242/2022 emessa dalla Corte di Cassazione conferma la condanna di reclusione di 6 mesi, pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo, per l’imputato che aveva ordinato ai portatori del fercolo di fermarsi innanzi l’abitazione di uno storico capo-mafia alterando il normale iter temporale e formale della processione, alla presenza di un ministro di culto e delle Forze dell’Ordine, che si determinavano ad abbandonare subitamente quella che non era più l’iniziale manifestazione della devozione popolare in onore di un Santo, ma manifestazione di riaffermazione della influenza di una famiglia sul territorio, cui pure il simulacro del Santo doveva tributare rispetto. Veniva contestato in capo all’imputato il reato p. e p. ai sensi dell’art.  405 c.p., turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa, il quale si perfeziona attraverso l’impedimento della funzione, ostacolando l’inizio o l’esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, ovvero la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare. La processione costituisce una pratica religiosa tutelata dall’articolo 405 c.p. purché vi sia l’assistenza di un ministro del culto cattolico.

Inoltre il turbamento di una funzione, pratica o cerimonia religiosa è rilevante non solo sotto il profilo della materiale regolarità della medesima, ma anche sotto quello della strumentalizzazione della funzione a scopi totalmente contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte, ai valori da esso espressi, nei quali il sentimento religioso di ciascuno si riconosce e che la funzione intende evocare e onorare.

Nel caso sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione l’imputato aveva ordinato due soste, le quali sono state effettuate senza alcuna giustificazione dinanzi all’abitazione di un esponente di un’associazione di stampo mafioso strumentalizzando una processione religiosa a fini totalmente contrari al sentimento di coloro che vi hanno partecipato e, comunque, ai valori universalmente espressi e riconosciuti dalla religione cattolica, sovvertendoli completamente; e integrando il reato ascritto. La Corte puntualizza ulteriormente che il cd. “inchino” costituisce una mera variabile e non esclude, in sua assenza, la consumazione del reato.

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