Data la gravità delle malattie tumorali, queste solitamente per espressa previsione del Ccnl non ricadono nel periodo di comporto, cioè il frangente temporale nel quale il lavoratore subordinato assente per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Questi, pertanto, non potrà essere licenziato salvo non sia scaduto il termine di conservazione del posto (c.d. termine di comporto) previsto dal contratto collettivo.

Le assenze dal posto di lavoro motivate da intervento chirurgico tumorale e successive chemioterapia e radioterapia, anche quando non manifestamente escluse dal Ccnl, non vengono computate ai fini del periodo di comporto.

La sentenza n. 9384/2023 del Tribunale di Roma, tenendo conto dell’assenza di una disciplina omogenea circa le patologie oncologiche, dal momento che in alcune ipotesi le assenze legate a tali malattie vengono sottratte al calcolo del periodo massimo di malattia decorso il quale scatta il licenziamento, contempla in via estensiva, laddove il Ccnl non lo preveda espressamente, di espandere lo spettro di attuazione in considerazione della gravità che caratterizza le patologie tumorali e rafforzare la tutela del lavoratore in virtù del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall’art. 32 Cost., sottraendo tali malattie alla maturazione del termine di comporto.

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