L’ex boss Gilberto Boatto è stato condannato all’ergastolo per triplice omicidio ed ulteriori reati commessi quale appartenente ad associazione di stampo mafioso. Aveva ottenuto il riconoscimento della c.d. collaborazione impossibile ex art. 58-ter o.p. ed attualmente si trova in detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter co.1 ter o.p. per motivi di salute.
Avanzata istanza di concessione della liberazione condizionale, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia la respingeva dando atto dell’impossibilita di Boatto di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi e che il medesimo non avesse posto in essere condotte riparative del danno, manifestando la totale assenza di solidarietà umana. Per ciò che concerne il ravvedimento del condannato, la DDA di Venezia ha asserito l’assenza di resipiscenza da parte dell’ex boss.
Boatto mediante i suoi difensori propone ricorso per cassazione; tuttavia, la Suprema Corte dichiara il ricorso infondato e lo rigetta integralmente, precisando che l’omesso adempimento delle obbligazioni civili non è stato valutato come causa ostativa alla concessione della liberazione condizionale, bensì è stata inquadrata come componente di una stima complessiva della personalità del condannato. Ai fini del requisito del ravvedimento, la dimostrazione della obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non esclude la valutazione, da parte del giudice, della manifestazione di interesse per la persona offesa e i suoi familiari e l’intento di riparazione anche sul piano morale.
Ai sensi dell’art. 176 c.p. la liberazione condizionale presuppone che il condannato durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. Non sono permesse né scorciatoie né presunzioni. A tal scopo è, dunque, necessario che il soggetto dimostri di aver tenuto comportamenti obiettivamente idonei a caratterizzare una convinta revisione delle scelte compiute, determinando la formulazione di un giudizio prognostico secondo il quale è ragionevole dedurre che il condannato conformerà la condotta futura all’ordinamento giuridico (Cass. Sez. I Pen. sent. n. 24997/22).


Studio Legale Sisi
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