Talvolta si può incorrere in un sedile o un bracciolo danneggiato, usurato ed in cattivo stato di manutenzione e, nel momento in cui si sta per uscire dal mezzo, notare di aver subito un danno all’indumento come conseguenza diretta della cattiva manutenzione del mezzo di trasporto da parte dell’azienda. Quest’ultima sarà pertanto responsabile del danno subito in virtù di un’ipotesi di responsabilità per colpa presunta.
Infatti, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il custode del bene, cioè l’azienda di trasporto che si occupa di manutenere il veicolo, è responsabile per i danni che derivano dall’utilizzo del bene da parte del soggetto danneggiato, salvo le ipotesi di: caso fortuito, forza maggiore, e colpa evidente del danneggiato.
Al fine del positivo esito della questione sarebbe opportuno potersi avvalere di testimoni in grado di confermare la vicenda, ovvero documentazione fotografica o videoregistrazione.
L’art. 2051 c.c. fonda tale responsabilità presunta esclusivamente sul nesso di causalità tra la lesione e la cosa. Pertanto il danneggiato dovrà provare che il pregiudizio è diretta conseguenza della cosa; mentre, il custode della cosa avrà l’onere di fornire prova liberatoria quale circostanza riconducibile al caso fortuito, ovvero fatto del danneggiato qualora la condotta di questo sia stata causatrice dell’evento per carenza della normale diligenza nell’uso del bene, o con affidamento soggettivo anomalo. In taluni ultimi casi la cosa non sarà causa dell’evento lesivo bensì mera occasione in quanto il comportamento del danneggiato assumerà efficacia causale autonoma.
La diligenza richiesta andrà valutata in riferimento alla circostanza in considerazione della prevedibilità ed evitabilità del pericolo con l’uso della normale prudenza. La cautela nell’utilizzo della cosa è stata incorporata nell’alveo del dovere generale di auto-responsabilità del danneggiato, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. (Trib. Torino, sent. n. 736/2022).


Studio Legale Sisi
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