Occultare, cancellare o abradere le date di scadenza sulle confezioni può integrare il reato di frode nell’esercizio del commercio ex art. 515 c.p. Questo reato si perfeziona con la consegna all’acquirente, compiuta dell’esercente, di un bene per origine, provenienza, qualità o quantità differente da quella dichiarata o pattuita. Tuttavia qualora non venga a consumarsi tale condotta, è rilevante anche la mera esposizione di una cosa mobile differente da quella dichiarata o pattuita configurando il medesimo reato nella sua forma tentata, ai sensi degli artt. 56 e 515 c.p.
La Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 23642/22, pronunciandosi su un caso concernente: l’esposizione per la vendita di prodotti cosmetici recanti le date di scadenza cancellate, ha osservato che il fatto oggetto di contestazione non è la normativa richiamata dal ricorrente, L. n. 713/1986, che prevede una sanzione amministrativa qualora sia assente la data di scadenza nella fase di etichettatura dei prodotti all’origine, bensì in tal caso l’illecito veniva commesso dopo, con l’abrasione della originaria data di scadenza dei prodotti. La Suprema Corte conferma, inoltre, l’applicazione della particolare tenuità del fatto, prevista all’art. 131-bis c.p., la cui decisione in merito deve essere motivata a seguito di completa valutazione, imposta anche d’ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p.


Studio Legale Sisi
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