Quando non ci si è potuti godere a pieno la vacanza come periodo di svago e riposo in maniera soddisfacente e secondo le aspettative a causa di stress e disagi, derivandone pertanto un pregiudizio morale connesso a tale delusione, cioè il c.d. emotional distress, si integra il danno da “vacanza rovinata”.

Tale danno compromette definitivamente la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, e al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo e affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa (Cass. Sez. III Civ. sent. n. 16315/2007).

A tal riguardo l’introduzione dell’art. 47 del codice del turismo ha permesso di potersi avvalere della tutela risarcitoria, sarà necessario che la vacanza rovinata per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste sia quella connessa all’acquisto di un pacchetto turistico, le cui caratteristiche sono fissate dall’art. 34 dello stesso codice.

Nello specifico il pacchetto deve avere ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi venduti a un prezzo forfettario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio. Questi ultimi debbono costituire, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore, normalmente contenuta nell’opuscolo informativo, e in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 cod. tur.).

Si tratta dunque, di una voce di danno non patrimoniale, da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale che si traduce in una perdita economica. La norma specifica che oggetto del contratto deve essere un pacchetto turistico e l’inadempimento deve avere come conseguenza la mancata realizzazione della finalità turistica, un danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, a patto che l’inadempimento sia di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.

Pertanto, in qualità di danno non patrimoniale è un pregiudizio risarcibile ex art. 2059 c.c. (Cass. Sez. III Civ. sent. n. 17724/2018; Trib. Roma Sez. XVII sent. n. 4830/2020).

Condividi con: