L’ordinanza della Cassazione n. 23408 depositata il 27 luglio 2022 ha precisato che il condomino disturbato da “cupi ululati e continui e fastidiosi guaiti, specie nelle ore notturne e di riposo, emessi dai cani dei vicini collocati e mantenuti sul terrazzo dell’abitazione e sul terreno comune del fabbricato” ha diritto al risarcimento per danno alla salute.
Sul punto appare opportuno ricordare che l’art. 2052 c.c. prevede: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Mentre, l’art. 16, lett. b) L. 220/2012 statuisce che le delibere condominiali “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.


Studio Legale Sisi
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