Il professionista che rilascia un visto di conformità, leggero o pesante, mendace ovvero un’infedele asseverazione di dati si espone a sanzioni penali a titolo di concorso con il cliente, in quanto crea un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
Il caso di specie
Con ordinanza emessa il 18 dicembre 2019, il Tribunale del Riesame di Cosenza confermava il decreto emesso in data 20 novembre 2019 dal G.I.P. presso il Tribunale di Paola, con il quale, nell’ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni immobili, beni mobili registrati e disponibilità finanziarie, fino alla concorrenza della somma di Euro 991.507,67, somma ritenuta corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 3 (capi 30, 32, 34 e 36) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, e 10-quater co. 2 (capi 33, 35 e 37) Occultamento o distruzione di documenti contabili del D. Lgs. n. 74/2000 contestati anche al commercialista e consulente fiscale.
Avverso l’ordinanza quest’ultimo ha promosso ricorso per cassazione; tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato in quanto dalle risultanze in tribunale si acclarava la costituzione di un meccanismo fraudolento in cui erano coinvolte 24 società riconducibili ai medesimi soggetti, società le cui sedi, come riscontrato dalla perquisizione eseguita il 28 settembre 2017 dalla Guardia di Finanza, si rivelavano quasi tutte inesistenti, in piena contraddizione con il fatto che tali società avevano rappresentato nelle dichiarazioni iva rilevanti crediti di imposta che da successivi controlli risultavano essere privi di alcuna giustificazione. I crediti di imposta fittizi venivano quantificati, nel periodo compreso dal 1 gennaio 2012 al 5 ottobre 2017, nella somma di 33.322.212,24 Euro.
Infine, il titolare dello studio di consulenza fiscale ricorrente ha fornito un apprezzabile contributo al compimento delle attività illecite avendo provveduto all’invio telematico delle false dichiarazioni iva apponendovi un visto di conformità apparentemente mendace, in quanto il professionista incaricato aveva omesso qualsivoglia controllo, non trattenendo peraltro copia della documentazione contabile. A parere della Suprema Corte, il Tribunale, condividendo la valutazione del G.I.P., è pervenuto alla coerente conclusione di configurabilità del reato di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, constatando una infedele asseverazione dei dati, senz’altro qualificabile come mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria dopo che erano stati indicati nelle dichiarazioni I.V.A. elementi attivi per un importo inferiore a quello reale ed elementi passivi fittizi (Cass. Sez. III. Pen. sent. n. 26089/2020).


Studio Legale Sisi
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